Art. 14 (Convenzione)
[1]Il depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:
- a)gli atti di firma,
- b)i depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione,
- c)la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12,
- d)le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
- e)le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denuncie hanno effetto.
[2]In fede di cio' la presente Convenzione e' stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.
[3]Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Testo vigente dal 8 novembre 1999
