Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 della Convenzione di Associazione, gli Stati associati procedono. nei contronti dei prodotti summenzionati originari degli Stati membri, all'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonche' delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, a coadizioni analoghe a quelle clic sono previste nel capitolo il del titolo I e nell'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione dai Associazione, nonche' nei protocolli n. 1 e 2 ad essa allegati.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
