1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica di un Stato associato ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 6, paragrafi 1, 2. e 4, puo' prendere le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le loro modalita', d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero e qualora sorgano difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni com gli Stati associati. Tali misure e le loro modalita' d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. In seno al Consiglio di Associazione si hanno consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunita' e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta di uno e piu' Stati associati.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
