La Commissione si accerta delle condizionii alle quali gli aiuti della Comunita' finanziati dal Fondo sono impiegati dagli Stati associati, dai paesi e territori d'oltremare o dai dipartimenti francesi d'oltremare beneficiari. Essa ne informa il Consiglio periodicamente, almeno una volta all'anno. Il Consiglio prende le decisioni che si rivelassero necessarie alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
