1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. La Commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate nel regolamento finanziario di cui all'articolo 18. 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11, da' atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-3-art17 · fonte su Normattiva