Le disposizioni d'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
