1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962. 2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione di progetti finanziati nel quadro del Fondo di cui al paragrafo precedente, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite dall'articolo 11.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
