Gli aiuti non rimborsabili e i prestiti sono destinati:

  • a)fino a concorrenza di 500 i milioni di unita' di conto al finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2,
  • b)fino a concorrenza di 230 milioni di unita' di conto al finanziamento delle azioni contemplate dallo articolo 17, paragrafo 3.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art18 · fonte su Normattiva