Gli aiuti non rimborsabili e i prestiti sono destinati:
- a)fino a concorrenza di 500 i milioni di unita' di conto al finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2,
- b)fino a concorrenza di 230 milioni di unita' di conto al finanziamento delle azioni contemplate dallo articolo 17, paragrafo 3.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
