Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna, Parte Contraente si impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna, che instauri direttamente o indirettamente una disseminazione fra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti Contraenti.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
