Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna, Parte Contraente si impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna, che instauri direttamente o indirettamente una disseminazione fra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti Contraenti.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art14 · fonte su Normattiva