1. Ogni Stato associato accorda lo stesso trattamento tariffario ai prodotti originari di tutti gli Stati membri; gli Stati associati che non applicano ancora tale norma all'entrata in vigore della Convenzione devono ad essa conformarsi entro i sei mesi successivi. 2. I prodotti originari degli Stati membri fruiscono in ciascun Stato associato, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione, dell'eliminazione graduale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che ciascuno Stato associato applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio. Tuttavia, ciascuno Stato associato puo' mantenere e istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, che gli Stati associati riscuotono in conformita' del comma precedente, nonche' le modifiche che essi possono apportate a tali dazi e tasse alle condizioni previste nel Protocollo n. 1, non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri. 3. A richiesta della Comunita' e secondo le modalita' previste nel Protocollo n. 1, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art3 · fonte su Normattiva