1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi alla esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della, presente Convenzione, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora, l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
