In base alle tariffe o agli elenchli di cui il consiglio di Associazione ha preso atto e fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato riduce annualmente del 15 per cento, a decorrere dal primo giorno del settimo mese dell'entrata in vigore della Convenzione, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili alle importazioni di prodotti originari degli Stati membri che non siano quelli riconosciuti necessari allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il bilancio di questo Stato associato.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
