[1]PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI
[2]Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:
[3]Articolo 1.
[4]1. I Governi degli Stati associati, per finanziare le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione e, per quanto possibile, nell'ambito di un piano di sviluppo, elaborano progetti di infrastrutture economica e sociale, progetti a carattere produttivo di interesse generale, progetti a carattere produttivo e a redditivita' finanziaria normale, nonche' domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti. 2. Tuttavia, la Comunita' puo' elaborare, in caso di necessita', a favore di uno Stato associato e con l'accordo di questo progetti di assistenza tecnica connessa agli investimenti.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
