[1]PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI

[2]Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:

[4]1. I Governi degli Stati associati, per finanziare le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione e, per quanto possibile, nell'ambito di un piano di sviluppo, elaborano progetti di infrastrutture economica e sociale, progetti a carattere produttivo di interesse generale, progetti a carattere produttivo e a redditivita' finanziaria normale, nonche' domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti. 2. Tuttavia, la Comunita' puo' elaborare, in caso di necessita', a favore di uno Stato associato e con l'accordo di questo progetti di assistenza tecnica connessa agli investimenti.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art1 · fonte su Normattiva