La parita' della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto definita nell'articolo 1 e' il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in questa unita' di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parita' di questa moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parita' dichiarata o nel caso il cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si allontanano dalla parita' di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parita' della moneta sara' calcolato in base al tasso di cambio applicato, per i pagamenti correnti nello Stato membro alla data del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro e in base alla parita' dichiarata al Fondo monetario di questa moneta convertibile.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-7-art2 · fonte su Normattiva