[1]del regime delle stime
[2]1. L'Organo fissera' la data o le date in cui le stime dovranno essere fornite, in conformita' con l'articolo 19, nonche' la forma in cui dovranno essere presentate, e approntera' a tal fine dei formulari. 2. Per quanto riguarda i paesi ed i territori ai quali non si applica la presente convenzione, l'Organo invitera' i Governi interessati a fornire stime in conformita' con le disposizioni di questa. 3. Nel caso in cui uno Stato non fornisse alla data fissata le stime relative ad uno dei suoi territori, l'Organo stesso le stabilira' nella misura possibile, e per quanto si potra', in collaborazione con il Governo interessato. 4. L'Organo esaminera' le stime, ivi comprese le stime supplementari, e, salvo per quanto concerne le necessita' particolari, esso potra' domandare, per ogni paese o territorio per il quale sara' stata fornita una stima, le informazioni che riterra' necessarie al fine di completare le stime o di chiarire l'indicazione che ivi si trova. 5. L'Organo confermera' in seguito, nel piu' breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potra' ugualmente modificarle con il consenso del Governo interessato. 6. Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 15, l'Organo pubblichera', alle date che avra' fissato, ma almeno una volta l'anno, le informazioni relative alle stime che gli sembreranno dover facilitare l'applicazione della presente convenzione.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
