[1]riserve

[2]1. Non sono autorizzate altre riserve oltre quelle fatte secondo quanto previsto dall'articolo 49 o dai seguenti paragrafi. 2. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, fare delle riserve sulle seguenti disposizioni della presente convenzione: paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; paragrafo 2 dell'articolo 13; paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14; comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31; e articolo 48. 3. Qualsiasi Stato che desidera diventare Parte della convenzione ma che vuole essere autorizzato a fare altre riserve oltre quelle enumerate al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 49 puo' informare il Segretario generale di questa intenzione. Salvo che allo scadere dei 12 mesi che seguono la data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito prima dello scadere del predetto periodo non abbiano sollevato delle obiezioni, la riserva sara' considerata autorizzata, restando inteso tuttavia che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni su questa riserva non dovranno assumersi, nei riguardi dello Stato che l'ha formulata, l'obbligo giuridico derivante dalla presente convenzione, sul quale verte la riserva. 4. Lo Stato che avra' fatto delle riserve potra' ritirarle tutte o in parte in qualunque momento e mediante notifica scritta.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art50 · fonte su Normattiva