[1]all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica

[2]L'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sara' modificato come segue: 5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantita' necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermera' in seguito nel piu' breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potra' anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avra' il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art5 · fonte su Normattiva