Art. 5 (Protocollo)
[1]all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica
[2]L'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sara' modificato come segue: 5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantita' necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermera' in seguito nel piu' breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potra' anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avra' il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
