Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento
Art. 4 (Protocollo)
[1]all'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica
[2]L'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sara' modificato come segue: 3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo e' di otto membri.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
