La presente Convenzione entrera' in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica di cui all'articolo 26, comma 2. La Convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art27 · fonte su Normattiva