1. La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successive al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art29 · fonte su Normattiva