[1]e tasse consolari

[2]1. L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza, per lo svolgimento di attivita' consolari, i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio. 2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previste al paragrafo 1 del presente articolo e le relative quietanze sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art40 · fonte su Normattiva