Se una delle Parti contraenti credera' opportuno di modificare qualche disposizione del presente accordo o del suo allegato, essa potra' chiedere una consultazione tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, e tali consultazioni dovranno iniziare entro 60 giorni a partire dalla data della richiesta. Se le autorita' aeronautiche si accorderanno sulla modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata attraverso lo scambio di note diplomatiche.
Testo vigente dal 18 settembre 1974
