[1], ratifica, adesione, entrata in vigore

[2]1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri della CEBM fino alla sua entrata in vigore in conformita' col par. 4) a) del presente articolo. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti appropriati vengono depositati presso il Governo svizzero. 3. a) Ogni Stato membro della CEBM non firmatario del presente Accordo vi puo' aderire in qualsiasi ulteriore momento.

  • b)La cessazione dell'Accordo che istituisce la CEBM non impedisce che possa aderire al presente Accordo uno Stato che in precedenza e' stato parte contraente del suddetto Accordo o a riguardo del quale e' stato preso, in conformita' col par. 2) dell'articolo III del suddetto accordo, la decisione che gli consente di aderirvi.
  • c)Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo svizzero. 4. a) Il presente Accordo entra in vigore non appena sara' stato ratificato, accettato o approvato dalla maggioranza degli Stati elencati nel preambolo del presente Accordo, ivi compreso lo Stato sul territorio del quale e' situata la sede del Laboratorio e sotto riserva che l'ammontare complessivo dei contributi degli Stati suddetti rappresentino almeno il settanta per cento del totale dei contributi elencati nella tabella allegata al presente Accordo.
  • b)Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo ai sensi del par. 4) lettera a) del presente articolo il presente Accordo entrera' in vigore per ogni Stato firmatario che lo ratifica, l'accetta o l'approva successivamente, alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
  • c)Per ogni Stato che aderisce al presente Accordo, questo entrera' in vigore alla data del deposito del suo strumento di adesione.
  • d)i) Il presente Accordo restera' inizialmente in vigore per un periodo di sette anni. Successivamente esso restera' in vigore per un periodo indeterminato, a meno che il Consiglio, al piu' tardi un anno prima dello scadere del termine dei sette anni, non decida con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, e purche' i contributi dei suddetti Stati membri non rappresentino meno dei due terzi del totale dei contributi al bilancio del Laboratorio, di prolungare per un periodo determinato la durata del presente Accordo o di porvi fine.
  • ii)La cessazione dell'Accordo che istituisce la CEBM non pregiudica la validita' del presente Accordo.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-19;427~accordo-art15 · fonte su Normattiva