1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-10-18;755~art7 · fonte su Normattiva