Art. 7
1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
