1. L'ufficio consolare puo', nell'ambito della propria circoscrizione:

  • a)tenere il registro dei cittadini dello Stato d'invio;
  • b)svolgere le funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente. 2. Quanto disposto nel paragrafo precedente non puo' in nessun caso esonerare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto della legge dello Stato ricevente in materia di atti dello stato civile.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art4 · fonte su Normattiva