1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi stato non membro del Consiglio, nonche' la Comunita Economica Europea, ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata alla maggioranza prevista all'art. 20.d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita dai rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a partecipare al Comitato. 2. Per ogni stato che aderisce, o per la Comunita Economica Europea, in caso di adesione, la Convenzione entrera in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi, dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art23 · fonte su Normattiva