Art. 7 (Accordo)
Le autorita' competenti delle parti potranno comunicare direttamente tra loro per quanto attiene all'applicazione del presente accordo. Dette autorita' verranno specificate da ciascuno Stato, al momento in cui esprimera' il proprio assenso ad essere vincolato dal presente accordo, attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
