e percezioni consolari 1. Nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le percezioni previsti dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le percezioni riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione in tale Stato entro un lasso di tempo ragionevole. 2. Lo Stato d'invio e' esentato da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle riscossioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulle ricevute che le certificano.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
