di altre norme
- 1)Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro accordo internazionale, di cui entrambi gli Stati membri siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente accordo impedira' ad uno dei due Stati Contraenti o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato investimenti nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli al proprio caso.
- 2)Qualora il trattamento da accordare da parte di uno Stato Contraente ad investitori di un altro Stato Contraente, secondo le sue leggi e i suoi regolamenti od altre specifiche disposizioni o contratti, sia piu' favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
