del Capitale e del Profitto
- 1)Ciascuno Stato Contraente garantira', senza indebito ritardo e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali il trasferimento in valuta convertibile dei: (a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizio tecnico, interesse o altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente; (b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente; (c) fondi per il rimborso di prestiti; (d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato Contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime in conformita' alle sue leggi e ai suoi regolamenti nazionali.
- 2)Senza limitare la natura generale dell'Articolo 3 del presente Accordo gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare, sui trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da un qualsiasi Paese terzo.
- 3)Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati secondo i tassi di cambio ufficiali concordati col fondo monetario internazionale o, nel caso in cui tali tassi non esistono, con i tassi di cambio ufficiali per i diritti speciali di Prelievo o Dollari statunitensi o qualsiasi altro tipo di valuta convertibile per la quale si sia convenuto da parte degli Stati Contraenti.
- 4)Tuttavia, tali summenzionati trasferimenti dovranno essere soggetti a ragionevoli procedure regolamentari che di volta in volta saranno in vigore nel paese ospite e analogamente saranno soggetti al diritto del suo Governo di imporre ragionevoli restrizioni per periodi temporanei al fine di far fronte a situazioni di fondamentale squilibrio economico.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
