Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente su loro richiesta i dati periodici o altre statistiche che possano essere ragionevolmente richiesti allo scopo di rivedere la capacita' offerta sui servizi convenuti dalla impresa designata della prima Parte contraente. Tali informazioni comprendono tutte le notizie richieste per determinare l'ammontare del traffico trasportato da quelle imprese sui servizi convenuti e le origini e destinazioni di tale traffico.

Testo vigente dal 3 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;931~art7 · fonte su Normattiva