Qualsiasi offerta di solidarieta' tra la Germania e l'Italia non deve interferire con la fornitura di clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera. In particolare, devono essere garantite le capacita' di trasporto necessarie per la loro fornitura.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;45~allegato-art5 · fonte su Normattiva