Nell'esecuzione delle richieste di solidarieta', le Autorita' competenti tedesche, svizzere e italiane garantiscono che non saranno intraprese azioni per limitare indebitamente l'uso della capacita' di trasporto esistente sulle rispettive reti del gas, rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture.
Testo vigente dal 10 aprile 2026
