La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Citta' del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Testo vigente dal 16 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-09;450~art8 · fonte del testo