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Non figurano nel "conto di gestione della linea": gli introiti relativi ai traffici previsti al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione; le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie italiane per la circolazione dei treni (previsti al paragrafo 2 dell'art. 10 della Convenzione) di viaggiatori e di merci con materiale rotabile e personale di scorta e di condotta appartenenti a detta Amministrazione. Tuttavia le due Amministrazioni ferroviarie redigeranno di concerto, ogni anno, un conto globale contenente l'insieme degli introiti e delle spese della linea.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~allegato-i-art2 · fonte su Normattiva