[1]ALLEGATO I alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, concernente la tenuta del conto di gestione previsto dall'articolo 12 della Convenzione.
[2]Art. 1.
[3]Il "conto ricapitolativo delle spese e degli introiti della linea" previsto all'articolo 12 della Convenzione e denominato, nel presente allegato, "conto di gestione della linea" concerne la sezione di linea compresa tra la frontiera Nord (Col di Tenda) e la frontiera Sud (Piena) con l'esclusione della stazione di Breil. Esso comprende inoltre la parte della linea delle comunita' definite dall'art. 13 della Convenzione. Detto conto e' tenuto secondo le regole applicabili alla S.N.C.F., salvo le modificazioni previste nel presente allegato, e conformemente alle disposizioni dell'accordo previsto dall'art. 14 della Convenzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 2025, n. 38
1La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Testo vigente dal 30 marzo 2025
