Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 18 — Competenze del Comitato esecutivo
- 1)Il Comitato esecutivo e' responsabile davanti al Consiglio ed agisce in conformita' delle sue direttive generali.
- 2)Il Consiglio puo', a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
- a)Voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote, a norma dell'articolo 25;
- b)Sospensione del diritto di volo di un Membro, a norma dell'articolo 45 o dell'articolo 58;
- c)Dispensa di un Membro dai suoi obblighi, a norma dell'articolo 56;
- d)Decisione arbitrale nelle controversie, a norma dell'articolo 58;
- e)Fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'articolo 62;
- f)Decisione di chiedere l'esclusione di un Membro dell'organizzazione, a norma dell'articolo 66;
- g)Decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'articolo 68;
- h)Raccomandazione di un emendamento ai Membri, a norma dell'articolo 69.
- 3)Il Consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
