Art. 27 — Verifica e pubblicazione dei conti
Nel piu' breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, e' sottoposto al Consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, autonomamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
