Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 28 — Disposizioni generali
- 1)Tutte le decisioni che il Consiglio prende a norma delle disposizioni del presente capo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.
- 2)Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal Consiglio. Quest'ultimo puo' tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capo per periodi maggiori di dodici mesi.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
