generali

  • 1)Tutto le decisioni che il consiglio prende in applicazione delle disposizioni del presente capitolo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.
  • 2)Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capitolo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal consiglio. Quest'ultimo puo' tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo per periodi maggiori di dodici mesi.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art28 · fonte su Normattiva