Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976

Art. 40 — Quote di contingenti non coperte

  • 1)Ciascun Membro esportatore deve dichiarare qualunque prevista riduzione dei quantitativi che ha diritto ad esportare, affinche' durante la stessa annata caffearia i quantitativi non coperti possano essere ridistribuiti tra i Membri esportatori in grado di esportarli e disposti a farlo. Il 70 per cento della quantita' dichiarata conformemente al disposto del presente paragrafo sara' in primo luogo messo a disposizione ai fini della ridistribuzione tra altri Membri esportatori dello stesso tipo di caffe', in proporzione al loro contingente di base, e il 30 per cento in primo luogo messo a disposizione dei Membri esportatori dell'altro tipo di caffe', anche per essi in proporzione al loro contingente di base.
  • 2)Qualora un paese Membro dichiari una quota non coperta durante i primi sei mesi di un'annata caffearia, il contingente annuo del Membro in questione viene aumentato, durante l'annata caffearia successiva del 30 per cento del volume dichiarato e non esportato. Detto quantitativo viene imputato sulle quantita' annue di esportazione sotto contingente di quei Membri esportatori che hanno accettato la ridistribuzione effettuata a norma del paragrafo 1) del presente articolo, in proporzione alla loro partecipazione alla ridistribuzione.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art40 · fonte su Normattiva