Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 37 — Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali
- 1)Qualora lo esiga la situazione del mercato, il Consiglio puo' modificare i contingenti annui e trimestrali attribuiti a norma degli articoli 33, 35 e 36. Salvo il disposto del paragrafo 1) dell'articolo 35, e tolti i casi previsti dall'articolo 31 e del paragrafo 3) dell'articolo 39, i contingenti dei singoli Membri esportatori vengono modificati secondo una medesima percentuale.
- 2)Nonostante il disposto del paragrafo 1) del presente articolo, il Consiglio, ove giudichi che la situazione del mercato lo esige, puo' adottare i contingenti trimestrali dei Membri esportatori per il trimestre in corso e per i trimestri a venire, senza tuttavia modificare i contingenti annui.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
