• 1)Il Consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.
  • 2)Sulla base di detto sistema, il Consiglio puo' fissare dei margini di prezzo e dei prezzi differenziati per i principali tipi e/o gruppi di caffe', nonche' un margine di prezzi composti.
  • 3)Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del presente articolo, il Consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione: - dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori; - dalle modifiche del sistema monetario internazionale; - dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel mondo; - da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al Consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati.
  • 4)Il Consiglio adotta un regolamento concernente l'incidenza del contingentamento e dell'aggiustamento dei contingenti sui contratti stipulati prima della introduzione o dell'adeguamento dei contingenti stessi.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art38 · fonte su Normattiva