Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 48 — Eliminazione degli ostacoli al consumo
- 1)I Membri riconoscono che e' della massima importanza realizzare nei piu' brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo.
- 2)I Membri riconoscono che alcune disposizioni vigenti possono, in misura diversa intralciare lo sviluppo del consumo di caffe', in particolare:
- a)Alcuni regimi di importazione applicabili al caffe', ivi compresi le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie altre regole amministrative o pratiche commerciali.
- b)Taluni regimi di esportazione per quanto riguarda i sussidi diretti o indiretti e altre regole amministrative, o pratiche commerciali.
- c)Alcune condizioni del commercio interno e disposizioni interne di carattere legislativo e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.
- 3)Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, i Membri si adoperano affinche' siano ridotte le tariffe sul caffe' o adottare altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
- 4)In considerazione del loro comune interesse, i Membri si impegnano a ricercare i mezzi piu' idonei per ridurre gradualmente e, ove possibile, eliminare, gli intralci allo sviluppo del commercio e del consumo, di cui al paragrafo 2) nonche' per diminuire sostanzialmente gli effetti.
- 5)Tenuto conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4), i Membri comunicano ogni anno al Consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
- 6)Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo e lo sottopone al Consiglio.
- 7)Per conseguire gli obiettivi contemplati nel presente articolo il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai Membri i quali, appena possibile, lo informano delle misure da essi adottate per attuare le raccomandazioni in parola.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
