Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 49 — Miscele e succedanei
- 1)I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffe', di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffe'. I Membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90 per cento di caffe' verde come materia prima di base.
- 2)Il Consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese Membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
- 3)Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
