• 1)I Membri si impegnano ad incoraggiare il consumo di caffe' in tutti i modi possibili. A tal fine, viene istituito un fondo di propaganda con il compito di stimolare il consumo nei paesi importatori, valendosi di tutti i mezzi appropriati ed indipendentemente dall'origine, dal tipo o dalla denominazione del caffe'; conseguire e preservare nella massima misura possibile la qualita' e la purezza della bevanda.
  • 2)Il fondo di propaganda e' amministrato da un comitato. La partecipazione al fondo e' limitata ai Membri che apportano ad esso un contributo finanziario.
  • 3)Nel corso delle annate caffearie 1976/77 e 1977/78, il fondo e' finanziato mediante un diritto obbligatoria sulle marche di esportazione o sulle autorizzazioni di esportazioni equivalenti, che sara' corrisposto dai Membri esportatori a far data dal 1 ottobre 1976. Tale diritto viene cosi' stabilito: 5 centesimi $ US per sacco, per i Membri elencati all'allegato I e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia inferiore a 100.000 sacchi; 10 centesimi US per sacco, per i Membri elencati all'allegato i e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000 sacchi; 25 centesimi $ US per sacco, per tutti gli altri Membri esportatori. Il fondo potra' inoltre essere finanziato mediante contributi facoltativi versati da altri Membri, alle condizioni che saranno stabilite dal comitato.
  • 4)Il comitato puo' decidere in qualsiasi momento di continuare a riscuotere un diritto obbligatorio nel corso della terza annata caffearia e nelle annate caffearie seguenti, qualora debba disporre di risorse supplementari per soddisfare agli obblighi assunti in virtu' del paragrafo 7) del presente articolo. Il comitato puo' anche decidere di ricevere contributi da altri Membri, alle condizioni che esso dovra' approvare.
  • 5)Le risorse del fondo sono destinate essenzialmente al finanziamento delle campagne promozionali condotte nei paesi, membri importatori.
  • 6)Il fondo puo' patrocinare ricerche e studi attinenti al consumo di caffe'.
  • 7)1 Membri importatori o, nei paesi Membri importatori, associazioni commerciali riconosciute dal comitato, possono presentare delle campagne da condurre a favore del consumo del caffe'. Il fondo puo' partecipare a concorrenza del 50 per cento al costo di tali campagne. Se le condizioni relative alle campagne sono state accettate di comune accordo, la percentuale del contributo del comitato resta immutata. La durata delle campagne puo' superare un anno, restando tuttavia inteso che essa non potra' superare i 5 anni.
  • 8)Il versamento di cui al paragrafo 3) viene effettuato dietro consegna di marche di esportazione, o di autorizzazioni di esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di origine stabilito in virtu' dell'articolo 43 contiene disposizioni relative al pagamento del diritto di cui al paragrafo 3).
  • 9)Il diritto di cui ai paragrafi 3) e 4) e' pagabile in dollari EU al direttore esecutivo, che provvede a depositare i fondi in un conto speciale da denominare "Conto del fondo di propaganda".
  • 10)Il comitato controlla le somme depositate nel fondo di propaganda. Non appena possibile, dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, viene presentato al comitato, ai fini dell'approvazione, lo stato delle entrate e delle spese del fondo di propaganda del decorso esercizio, debitamente certificato da un esperto riconosciuto. I conti verificati debitamente approvati dal comitato vengono trasmessi al Consiglio, unicamente a titolo informativo.
  • 11)Il direttore esecutivo e' il Presidente del comitato egli ragguaglia periodicamente il Consiglio sulle attivita' del comitato.
  • 12)Le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonche' quelle concernenti le attivita' di propaganda, sono a carico del fondo di propaganda.
  • 13)Il comitato stabilisce il proprio statuto.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art47 · fonte su Normattiva