[1]- Revisione Il presente accordo puo' essere revisionato cinque (5) anni dopo la sua entrata in vigore e in seguito ogni cinque (5) anni o in ogni altro momento deciso di comune accordo tra le Parti Contraenti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi. hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 16 settembre 1996 in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze fara' fede il testo in lingua inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL KENYA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;478~accordo-art16 · fonte su Normattiva