1. Si riterra' che ogni Parte contraente che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce, abbia accettato gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. 2. Si riterra' che ogni Parte contraente che accetta un Annesso abbia accettato gli emendamenti a tale Annesso entrati in vigore alla data alla quale essa notifica la sua accettazione al Depositario, salvo se essa formula riserve in conformita' con le disposizioni dell'articolo 29 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art33 · fonte su Normattiva