Art. 34 (Convenzione)
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che avranno aderito alla presenta Convenzione: (a) ogni firma; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con l'articolo 29; (d) ogni dichiarazione e notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 15, del paragrafo 2 dell'articolo 19, dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2-5, del paragrafo 2 dell'articolo 27 e del paragrafo 4 dell'articolo 32; (e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 31; (f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 32; (g) il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 32; (h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dello articolo 33 e la data in cui la denuncia avra' effetto.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
