1. Gli Stati Parti si forniranno l'un l'altro il piu' ampio grado di assistenza in relazione a procedimenti penali iniziati in caso di reati di cui all'articolo 2, incluso il fornire ogni prova a loro disposizione che sia necessaria al procedimento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non avranno alcun effetto sugli obblighi concernenti la reciproca assistenza giudiziaria inclusa in qualsiasi altro Trattato.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485~art10 · fonte su Normattiva