1. Gli Stati Parti si forniranno l'un l'altro il piu' ampio grado di assistenza in relazione a procedimenti penali iniziati in caso di reati di cui all'articolo 2, incluso il fornire ogni prova a loro disposizione che sia necessaria al procedimento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non avranno alcun effetto sugli obblighi concernenti la reciproca assistenza giudiziaria inclusa in qualsiasi altro Trattato.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
